COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 ottobre 1994 n° 61, 29 dicembre 1994 n°84.

PREMESSA STORICA

Il territorio comunale di Cavaso del Tomba conserva il più antico documento bilingue della Provincia di Treviso: si tratta della lapide retico - latina conservata presso la chiesetta di S. Martino di Castelcies. Dell'epoca dell'Impero Romano, Cavaso conserva due lapidi: la prima, dedicata a Calpur­nio Saturnino, sempre presso la medesima chiesetta di S. Martino; la seconda dedicata ad Arunnia Nigella, presso il Museo Civico di Asolo.

Alla caduta dell'Impero di Roma, anche la Valcavasia venne interessata dalle invasioni dei popoli germanici (Unni, Goti, Longobardi) e le culture latina, germanica e del nascente cristianesimo si fusero lentamente per dare origine ad uno dei periodi più significativi per la Comunità di Cavaso: il Medio Evo e l'epoca dei castelli.

I Conti che si diranno poi “Da Cavaso”, di origine germanica, sono scesi in questa vallata forse già nell'VIII secolo d.C.; è invece del 780 d.C. il documento che ci parla per la prima volta di Cavaso e del colmello di Virago: vi si legge infatti che un tale Chierico Felice donò terreni e schiavi a sua figlia Gisana “in loco Capati, vico Viriacus”.

In un documento notarile del 12 giugno 1054 è citato per la prima volta il colmello di Obledo.

In questi anni Gherardo dei Maltraversi fa costruire la fortezza di Cies (Castrumcaesum), da cui il nome del colmello di Castelcies.

Nel 1141 Walperto I da Cavaso è Economo e Vicedomino della curia del Vescovo Gregorio di Treviso e, per circa trent'anni, sarà una delle figure più importanti nel capoluogo.

Nella bolla papale di Eugenio III (3 maggio 1152) viene confermato il diritto del Vescovo di Treviso sulla Pieve di S. Maria di Cavaso, cioè sulla attuale chiesa parrocchiale.

Negli anni 1153 e 1154 la fortezza di Cies è prima conquistata dai signori di Crespignaga (Guidotto) e poi dalla milizia della città di Treviso.

I Da Cavaso, sempre più potenti, amici del Vescovo di Treviso, stipulano contratti di compravendita con i Da Romano e sono chiamati a presenziare come testimoni durante la stesura dei più importanti documenti di periodo storico: li troviamo infatti a Treviso, a Feltre, a Conegliano, a Milano.

Verso il 1170 Walperto I Da Cavaso ricopre anche la massima carica nell'ambiente della giustizia come Giudice di Treviso e suo rappresentante nella pace di Costanza (1183).

I Conti Da Cavaso acquistano in questo frangente anche il castello o Bastia di Onigo. Notevoli le battaglie e le guerre combattute tra Feltre, Conegliano, Treviso e Padova. Walpertino II Da Cavaso viene scelto dai Trevi­giani come Capitano Generale nella battaglia di Cesana (Belluno), combattuta contro i Feltrini del Vescovo Gherardo. Ambedue i condottieri morirono in battaglia e secondo la tradizione, Walpertino II sarebbe stato sepolto nel suo castello di Cavaso (sulle cui rovine sarebbe poi sorta la chiesa parrocchiale), dopo aver ricevuto un ultimo pubblico saluto dalla città di Treviso.

Nel frattempo i Da Cavaso vendevano progressivamente i loro beni in Cavaso, trasferendo ad un certo momento la loro corte alla Bastia di Onigo: dal 1200 in poi li troviamo infatti in tutti i documenti, come Conti Da Onigo, la cui nobile discendenza avrà termine solo dopo il 1800.

Dalla bolla papale “Religiosam vitam” del 2 marzo 1231, inviata dal Papa Gregorio IX all'abate Buonincontro di Nervesa, si apprende che la chiesa di S. Martino di Castelcies è proprietà dei Conti di Collalto e di San Salvatore di Susegana e che è soggetta alla amministrazione religiosa dei frati benedet­tini dell'Abbazia di Nervesa.

Dopo il 1200 lungo il Pedemonte del Grappa diventa potentissima la famiglia dei Da Romano, soprattutto con le azioni politiche e militari di Ezzelino IV il Tiranno e di Alberico, controllando praticamente i domini di Treviso, Feltre, Vicenza, Padova e Verona. Scomparsi tragicamente tutti i componenti della famiglia Da Romano (24 agosto 1260), mentre a Treviso prendo­no lentamente il sopravvento i Da Camino, nella Valcavasia occidentale domina­no i Conti Da Rover , in quella centrale i Conti Da Castelli (ramo dei Maltreversi) e in quella orientale i Conti Da Onigo: questi ultimi hanno però già rivolto i loro interessi anche verso Covolo, Levada e la stessa città di Treviso.

Nel 1283, dal 15 novembre in poi, i Da Castelli tentano di rovesciare a Treviso il potere dei Da Camino: il popolo però insorge a fianco di questi ultimi e i fratelli Gherardo, Jacopo e Bonifaccio Da Castelli vengono messi in fuga.

Bonifaccio, raggiunto da Gherardo da Camino nella piana tra Fonte e Pagnano, viene trucidato assieme ai suoi duecento fanti. Occupato il castello di Fonte, Gherardo Da Camino punta verso la Valcavasia, distruggendo, tra gli altri, i castelli “in capite Plebis Cavasii, Oblerdi, Castelonge, Castelciesi, Castel­lorum”.

Ha così fine la storia del castello di Cavaso e inizia la leggenda basata sulle gloriose gesta di cui era stato testimone per oltre trecento anni.

Dopo il 1300 l'influenza di Treviso diminuisce rapidamentee, nella lettera del Doge di Venezia del 18 aprile 1339, apprendiamo i nomi di pievi e colmelli che, che sottoposti al dominio della Serenissima, rientreranno in futuro nell'ambito della Podesteria di Asolo. Tra gli altri: Plebs, Cavaxi, Obledum, Viragum, Gurgum, Castrum caesum, Costalonga. Nel 1344 compare il nome del colmello di Granico (Garnico).

Devastato dagli Ungheresi (1347) e colpito da una grave pestilenza l'anno successivo, la comunità di Cavaso risorge lentamente sotto il dominio e le ferree leggi imposte da Venezia.

I prodotti e l'importanza strategica sono stimati anche in seguito, se ancora gli Ungheresi (1412) e i soldati di Massimiliano d'Austria (1509 - 1511) vi compiranno scorrerie e devastazioni.

Dalla seconda metà del secolo XVI comincia a fiorire in Cavaso tutto un complesso di rinomate attività artigianali che ne faranno uno dei centri commerciali più importanti tra Brenta e Piave, tanto che, ancor oggi, i mercati tradizionali sono quelli di Bassano, Crespano, Asolo, Castelfranco, Cornuda, Montebelluna e Cavaso. Un grave colpo a questa ripresa economica venne inferto dagli eventi naturali nell'anno 1695: il 25 febbraio (giorno di S. Costanza) un pauroso terremoto e, il 30 giugno, le piogge torrenziali e l'alluvione.

Nonostante ciò Cavaso seppe risorgere ancora dalla rovina e anche duran­te il rapido passaggio di Napoleone Bonaparte ed il successivo soggiacere all'Austria degli Asburgo, l'artigianato locale fu motivo di vanto per questa terra.

Sorsero due officine di oreficeria, fabbriche di cappelli di feltro, molini, segherie, decine di tintorie e folli, un filatoio, un tessitoio di lana, due tessitoi da cotonine, una fabbrica di acquavite e si attivarono due cave di pietra, i cui scalpellini producevano mensole e stipiti per edifici civili e religiosi. Nell'ambito dell'agricoltura e della pastorizia furono sviluppate le attività dello sfalcio estivo del fieno montano e il pascolo alpestre di ovini e bovini.

Grande rilievo assunsero, alla fine del 1800, l'agenzia per la produzio­ne di Sementi - bachi di proprietà della famiglia Frezza, la filanda per la produzione dei filati di seta (attiva fino dopo il 1950) e la Latteria Socia­le. Quest'ultima, molte volte premiata, ancor oggi attiva e in espansione, pone sul mercato derivati del latte assai rinomati che, fino agli Anni Venti interessavano addirittura i mercati di Milano e Londra.

Negli anni dal 1880 al 1910, anche Cavaso risentì della crisi economica dei mercati italiani ed europei ai quali erano destinati i suoi pregevoli manufatti, e ciò soprattutto anche a causa della concorrenza esercitata dalle nuove grandi industrie. Lentamente le attività artigianali si ridussero e molti figli di questa terra emigrarono verso le Americhe (Canada, California, Venezuela, Argentina), l'Africa e l'Australia.

Durante la Prima Guerra Mondiale la prima linea di arrocamento, che correva dal M.Grappa, al Piave, al Montello, interessò anche il territorio di Cavaso, che fu teatro di aspre battaglie:

La Grande Guerra non risolse però i problemi, soprattutto economici e sociali, della povera gente che, al ritorno da profuga nella Bassa Padana o nell'Italia Meridionale, trovò solo devastazione e distruzione in ciò che aveva avuto di più caro.

La grande crisi economica mondiale 1929-1936 ed il regime totalitario del Ventennio fascista (la cui disfatta portò alla lotta intestina e fratrici­da fra partigiani e mazifascisti dopo l'8 settembre 1943) aggravarono ancor più la situazione locale e, nel successivo periodo 1948-1965, molti cittadini di Cavaso emigrarono verso terre lontane.

Gli anni recenti hanno conosciuto una profonda trasformazione della facies socio-economica:

l'agricoltura di sussistenza, con la quale era sopravvissuto un mondo secolare di tradizioni e di cultura, ma che aveva anche alimentato una emigra­zione inesausta fino agli anni `60, ha progressivamente ceduto il passo ad una ripresa di attività artigianali e all'affermarsi di un nuovo modello di svi­luppo che pone oggi di fronte a problemi solo in minima parte risolti con gli strumenti a disposizione:

L'aumento generalizzato della scolarità, lo sviluppo delle attività artigianali, la rivisitazione del proprio patrimonio storico e culturale, uniti ad un desiderio di una sempre crescente partecipazione, caratterizzano oggi Cavaso del Tomba come una comunità che è responsabile del proprio ruolo nell'aprirsi alle nuovo esigenze socio-economiche, senza trascurare però i valori delle tradizioni.

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La Comunità di Cavaso del Tomba Comune autonomo, dotato di autono­mia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

3. Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al rag­giungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello;

b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;

c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero;

d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 2 - Territorio

1. Il Comune di Cavaso del Tomba comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al comma 1 comprende diversi insediamenti significativi denominati colmelli: Caniezza - Castelcies - Virago - Costalunga - Granigo - Obledo - Vettorazzi - Capovilla - Pieve.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a' sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.

Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:

a) lo stemma;

b) il gonfalone;

c) il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con R.D. 5 settembre 1929 e iscritto di confor­mità nel Libro Araldico degli Enti Locali il 28/11/1931 è così costituito: “D'argento, al monte di verde, sormontato da una torre merlata di due e coper­ta, il tutto di rosso, murata, chiusa e finestrata di nero, campo d'azzurro. Corona da Comune.”

3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto è costituito da drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Cavaso del Tomba.

4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: “Comune di Cavaso del Tomba - Provincia di Treviso”.

5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.

6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusiva­mente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizza­re o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia e altri Enti

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzione amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo econo­mico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risor­se umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

Art. 6 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determina­zione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interes­si, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 7 - Sviluppo sociale

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo cultu­rale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazioni­smo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.

2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesi­mi.

Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;

b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;

c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;

d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianifi­cazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;

e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;

f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;

g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 9 - Sviluppo economico

Spetta al Comune:

a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale e del terziario in generale, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;

b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'ar­tigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;

c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel ri­spetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.

TITOLO 2 - ORGANI DEL COMUNE

Art. 10 - Organi del Comune

Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Elezione e composizione

Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleg­gibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 12 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi eletto­rali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 13 - Funzioni

1. Il Consiglio comunale:

a) rappresenta l'intera comunità;

b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la coopera­zione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;

d) ha autonomia organizzativa e funzionale;

e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabi­lisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, anche in collaborazione con la Comunità Montana;

f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presen­te statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le fina­lità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;

g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e lega­lità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 14 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale:

a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi genera­li dell'ordinamento giuridico;

b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambi­to delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti;

d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappre­sentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro il termine utile che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla Legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;

f) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle pro­prie attribuzioni.

Art. 15 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclama­zione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:

a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;

b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;

c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;

d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19.

5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti com­prende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del proce­dimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 16 - Rappresentanti presso la Comunità Montana

I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Capigruppo consiliari.

Tra i designati deve essere presente la minoranza.

In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresen­tanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigrup­po consiliari.

Art. 17 - Convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.

4. Il Consiglio comunale è convocato:

a) in seduta ordinaria: le sessioni ordinarie sono due e corrispondono alle sedute del Consiglio Comunale che si tengono rispettivamente nei mesi di marzo, aprile o maggio e nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

b) in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

c) d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgen­za sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argo­menti iscritti all'ordine del giorno.

d) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. In caso d'urgenza, il Consiglio comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'As­sessore Anziano.

Art. 18 - Numero legale per la validità delle sedute

(quorum strutturale)

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggio­ranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deli­berazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convo­cazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta in prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:

a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazio­ni;

b) che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 19 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

(quorum funzionale)

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consi­glieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avran­no ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge, autonomia di voto tra maggioranza e minoranza, voto limitato ad un solo nominativo fatta salva al posto per le minoranze (voto segreto).

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dal voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche;

d) le schede nulle.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immedia­tamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 20 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Art. 21 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 22 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Art. 23 - Verbalizzazione delle sedute consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trat­tazione e debba allontanarsi dall'aula, si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;

b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 24 - Pubblicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposi­zioni di legge.

CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 26 - Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali

1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27 - Doveri del Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengo­no ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interes­sato della proposta di decadenza.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 28 - Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali:

a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;

b) possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;

c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;

d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamen­to del mandato.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 29 - Dimissioni dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata a sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior nomero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

3. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri Comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comuna­le per la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, ma deve darne imme­diata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

Art. 30 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comuna­li ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

Art. 31 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.

3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigrup­po, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

CAPO 3 - COMMISSIONI

Art. 32 - Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite con criterio, su designazione dei Capigruppo consiliari.

2. Le Commissioni sono permanenti e vengono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da appositi regola­menti.

3. Le sedute delle Commissioni comunali sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 33 - Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati posso­no essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attivi­tà amministrativa del Comune.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle ommissioni di cui ai commi 1 e 2 saranno disciplinati dallo Statuto e dal Regolamen­to Consiliare.

CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE

Art. 34 - La Giunta Comunale

1. La Giunta comunale:

a) è l'organo di governo del Comune;

b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;

c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;

d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comuna­le.

Art. 35 - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

a) dal Sindaco che la presiede;

b) da numero 2 Assessori.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facen­ti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non siano stati candida­ti alle ultime elezioni amministrative.

3. In caso di assenza del Sindaco, La Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.

Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Asses­sore.