COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso
STATUTO COMUNALE
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 ottobre 1994 n° 61, 29 dicembre 1994 n°84.
PREMESSA STORICA
Il territorio comunale di Cavaso del Tomba conserva il più antico documento bilingue della Provincia di Treviso: si tratta della lapide retico - latina conservata presso la chiesetta di S. Martino di Castelcies. Dell'epoca dell'Impero Romano, Cavaso conserva due lapidi: la prima, dedicata a Calpurnio Saturnino, sempre presso la medesima chiesetta di S. Martino; la seconda dedicata ad Arunnia Nigella, presso il Museo Civico di Asolo.
Alla caduta dell'Impero di Roma, anche la Valcavasia venne interessata dalle invasioni dei popoli germanici (Unni, Goti, Longobardi) e le culture latina, germanica e del nascente cristianesimo si fusero lentamente per dare origine ad uno dei periodi più significativi per la Comunità di Cavaso: il Medio Evo e l'epoca dei castelli.
I Conti che si diranno poi “Da Cavaso”, di origine germanica, sono scesi in questa vallata forse già nell'VIII secolo d.C.; è invece del 780 d.C. il documento che ci parla per la prima volta di Cavaso e del colmello di Virago: vi si legge infatti che un tale Chierico Felice donò terreni e schiavi a sua figlia Gisana “in loco Capati, vico Viriacus”.
In un documento notarile del 12 giugno 1054 è citato per la prima volta il colmello di Obledo.
In questi anni Gherardo dei Maltraversi fa costruire la fortezza di Cies (Castrumcaesum), da cui il nome del colmello di Castelcies.
Nel 1141 Walperto I da Cavaso è Economo e Vicedomino della curia del Vescovo Gregorio di Treviso e, per circa trent'anni, sarà una delle figure più importanti nel capoluogo.
Nella bolla papale di Eugenio III (3 maggio 1152) viene confermato il diritto del Vescovo di Treviso sulla Pieve di S. Maria di Cavaso, cioè sulla attuale chiesa parrocchiale.
Negli anni 1153 e 1154 la fortezza di Cies è prima conquistata dai signori di Crespignaga (Guidotto) e poi dalla milizia della città di Treviso.
I Da Cavaso, sempre più potenti, amici del Vescovo di Treviso, stipulano contratti di compravendita con i Da Romano e sono chiamati a presenziare come testimoni durante la stesura dei più importanti documenti di periodo storico: li troviamo infatti a Treviso, a Feltre, a Conegliano, a Milano.
Verso il 1170 Walperto I Da Cavaso ricopre anche la massima carica nell'ambiente della giustizia come Giudice di Treviso e suo rappresentante nella pace di Costanza (1183).
I Conti Da Cavaso acquistano in questo frangente anche il castello o Bastia di Onigo. Notevoli le battaglie e le guerre combattute tra Feltre, Conegliano, Treviso e Padova. Walpertino II Da Cavaso viene scelto dai Trevigiani come Capitano Generale nella battaglia di Cesana (Belluno), combattuta contro i Feltrini del Vescovo Gherardo. Ambedue i condottieri morirono in battaglia e secondo la tradizione, Walpertino II sarebbe stato sepolto nel suo castello di Cavaso (sulle cui rovine sarebbe poi sorta la chiesa parrocchiale), dopo aver ricevuto un ultimo pubblico saluto dalla città di Treviso.
Nel frattempo i Da Cavaso vendevano progressivamente i loro beni in Cavaso, trasferendo ad un certo momento la loro corte alla Bastia di Onigo: dal 1200 in poi li troviamo infatti in tutti i documenti, come Conti Da Onigo, la cui nobile discendenza avrà termine solo dopo il 1800.
Dalla bolla papale “Religiosam vitam” del 2 marzo 1231, inviata dal Papa Gregorio IX all'abate Buonincontro di Nervesa, si apprende che la chiesa di S. Martino di Castelcies è proprietà dei Conti di Collalto e di San Salvatore di Susegana e che è soggetta alla amministrazione religiosa dei frati benedettini dell'Abbazia di Nervesa.
Dopo il 1200 lungo il Pedemonte del Grappa diventa potentissima la famiglia dei Da Romano, soprattutto con le azioni politiche e militari di Ezzelino IV il Tiranno e di Alberico, controllando praticamente i domini di Treviso, Feltre, Vicenza, Padova e Verona. Scomparsi tragicamente tutti i componenti della famiglia Da Romano (24 agosto 1260), mentre a Treviso prendono lentamente il sopravvento i Da Camino, nella Valcavasia occidentale dominano i Conti Da Rover , in quella centrale i Conti Da Castelli (ramo dei Maltreversi) e in quella orientale i Conti Da Onigo: questi ultimi hanno però già rivolto i loro interessi anche verso Covolo, Levada e la stessa città di Treviso.
Nel 1283, dal 15 novembre in poi, i Da Castelli tentano di rovesciare a Treviso il potere dei Da Camino: il popolo però insorge a fianco di questi ultimi e i fratelli Gherardo, Jacopo e Bonifaccio Da Castelli vengono messi in fuga.
Bonifaccio, raggiunto da Gherardo da Camino nella piana tra Fonte e Pagnano, viene trucidato assieme ai suoi duecento fanti. Occupato il castello di Fonte, Gherardo Da Camino punta verso la Valcavasia, distruggendo, tra gli altri, i castelli “in capite Plebis Cavasii, Oblerdi, Castelonge, Castelciesi, Castellorum”.
Ha così fine la storia del castello di Cavaso e inizia la leggenda basata sulle gloriose gesta di cui era stato testimone per oltre trecento anni.
Dopo il 1300 l'influenza di Treviso diminuisce rapidamentee, nella lettera del Doge di Venezia del 18 aprile 1339, apprendiamo i nomi di pievi e colmelli che, che sottoposti al dominio della Serenissima, rientreranno in futuro nell'ambito della Podesteria di Asolo. Tra gli altri: Plebs, Cavaxi, Obledum, Viragum, Gurgum, Castrum caesum, Costalonga. Nel 1344 compare il nome del colmello di Granico (Garnico).
Devastato dagli Ungheresi (1347) e colpito da una grave pestilenza l'anno successivo, la comunità di Cavaso risorge lentamente sotto il dominio e le ferree leggi imposte da Venezia.
I prodotti e l'importanza strategica sono stimati anche in seguito, se ancora gli Ungheresi (1412) e i soldati di Massimiliano d'Austria (1509 - 1511) vi compiranno scorrerie e devastazioni.
Dalla seconda metà del secolo XVI comincia a fiorire in Cavaso tutto un complesso di rinomate attività artigianali che ne faranno uno dei centri commerciali più importanti tra Brenta e Piave, tanto che, ancor oggi, i mercati tradizionali sono quelli di Bassano, Crespano, Asolo, Castelfranco, Cornuda, Montebelluna e Cavaso. Un grave colpo a questa ripresa economica venne inferto dagli eventi naturali nell'anno 1695: il 25 febbraio (giorno di S. Costanza) un pauroso terremoto e, il 30 giugno, le piogge torrenziali e l'alluvione.
Nonostante ciò Cavaso seppe risorgere ancora dalla rovina e anche durante il rapido passaggio di Napoleone Bonaparte ed il successivo soggiacere all'Austria degli Asburgo, l'artigianato locale fu motivo di vanto per questa terra.
Sorsero due officine di oreficeria, fabbriche di cappelli di feltro, molini, segherie, decine di tintorie e folli, un filatoio, un tessitoio di lana, due tessitoi da cotonine, una fabbrica di acquavite e si attivarono due cave di pietra, i cui scalpellini producevano mensole e stipiti per edifici civili e religiosi. Nell'ambito dell'agricoltura e della pastorizia furono sviluppate le attività dello sfalcio estivo del fieno montano e il pascolo alpestre di ovini e bovini.
Grande rilievo assunsero, alla fine del 1800, l'agenzia per la produzione di Sementi - bachi di proprietà della famiglia Frezza, la filanda per la produzione dei filati di seta (attiva fino dopo il 1950) e la Latteria Sociale. Quest'ultima, molte volte premiata, ancor oggi attiva e in espansione, pone sul mercato derivati del latte assai rinomati che, fino agli Anni Venti interessavano addirittura i mercati di Milano e Londra.
Negli anni dal 1880 al 1910, anche Cavaso risentì della crisi economica dei mercati italiani ed europei ai quali erano destinati i suoi pregevoli manufatti, e ciò soprattutto anche a causa della concorrenza esercitata dalle nuove grandi industrie. Lentamente le attività artigianali si ridussero e molti figli di questa terra emigrarono verso le Americhe (Canada, California, Venezuela, Argentina), l'Africa e l'Australia.
Durante la Prima Guerra Mondiale la prima linea di arrocamento, che correva dal M.Grappa, al Piave, al Montello, interessò anche il territorio di Cavaso, che fu teatro di aspre battaglie:
dal 14 al 26 novembre 1917, per la ritirata difensiva sul Massiccio del Grappa dopo la disfatta di Caporetto;
dall'11 al 21 dicembre 1917, per la difesa del Massiccio del Grappa;
il 30 dicembre 1917, per l'attacco in forze degli Italiani e dei Francesi sul Monte Tomba;
dal 15 giugno al 6 luglio 1918, per la attaglia del Solstizio;
dal 24 ottobre al 3 novembre 1918, per la Battaglia di Vittorio Veneto e la vittoria finale.
La Grande Guerra non risolse però i problemi, soprattutto economici e sociali, della povera gente che, al ritorno da profuga nella Bassa Padana o nell'Italia Meridionale, trovò solo devastazione e distruzione in ciò che aveva avuto di più caro.
La grande crisi economica mondiale 1929-1936 ed il regime totalitario del Ventennio fascista (la cui disfatta portò alla lotta intestina e fratricida fra partigiani e mazifascisti dopo l'8 settembre 1943) aggravarono ancor più la situazione locale e, nel successivo periodo 1948-1965, molti cittadini di Cavaso emigrarono verso terre lontane.
Gli anni recenti hanno conosciuto una profonda trasformazione della facies socio-economica:
l'agricoltura di sussistenza, con la quale era sopravvissuto un mondo secolare di tradizioni e di cultura, ma che aveva anche alimentato una emigrazione inesausta fino agli anni `60, ha progressivamente ceduto il passo ad una ripresa di attività artigianali e all'affermarsi di un nuovo modello di sviluppo che pone oggi di fronte a problemi solo in minima parte risolti con gli strumenti a disposizione:
la forte presenza di immigrati, soprattutto extra-comunitari;
l'invecchiamento della popolazione, che supera in percentuale quello della media veneta, nazionale ed europea;
la riconversione dell'agricoltura anche come strumento di tutela e di presidio del territorio;
lo sviluppo del turismo minore;
la formazione di una classe imprenditoriale preparata e sensibile;
la carenza di alloggi;
la crescente domanda di servizi;
la compresenza di scuola statale e non statale.
L'aumento generalizzato della scolarità, lo sviluppo delle attività artigianali, la rivisitazione del proprio patrimonio storico e culturale, uniti ad un desiderio di una sempre crescente partecipazione, caratterizzano oggi Cavaso del Tomba come una comunità che è responsabile del proprio ruolo nell'aprirsi alle nuovo esigenze socio-economiche, senza trascurare però i valori delle tradizioni.
TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
Art. 1 - Principi fondamentali
1. La Comunità di Cavaso del Tomba Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.
3. Il Comune, dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello;
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero;
d) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
Art. 2 - Territorio
1. Il Comune di Cavaso del Tomba comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al comma 1 comprende diversi insediamenti significativi denominati colmelli: Caniezza - Castelcies - Virago - Costalunga - Granigo - Obledo - Vettorazzi - Capovilla - Pieve.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale a' sensi dell'articolo 133 della Costituzione, sentite le popolazioni interessate.
Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo
1. I simboli ufficiali del Comune sono:
a) lo stemma;
b) il gonfalone;
c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con R.D. 5 settembre 1929 e iscritto di conformità nel Libro Araldico degli Enti Locali il 28/11/1931 è così costituito: “D'argento, al monte di verde, sormontato da una torre merlata di due e coperta, il tutto di rosso, murata, chiusa e finestrata di nero, campo d'azzurro. Corona da Comune.”
3. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto è costituito da drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Cavaso del Tomba.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: “Comune di Cavaso del Tomba - Provincia di Treviso”.
5. La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
Art. 4 - Albo Pretorio
1. La Giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia e altri Enti
Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzione amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.
Art. 6 - Funzioni
1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.
Art. 7 - Sviluppo sociale
1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
2. Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi.
Art. 8 - Assetto ed utilizzo del territorio
1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.
Art. 9 - Sviluppo economico
Spetta al Comune:
a) regolamentare e coordinare, mediante l'attuazione dei piani previsti dalla legge, l'attività commerciale e del terziario in generale, allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.
TITOLO 2 - ORGANI DEL COMUNE
Art. 10 - Organi del Comune
Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.
CAPO 1 - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 - Elezione e composizione
Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
Art. 12 - Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
Art. 13 - Funzioni
1. Il Consiglio comunale:
a) rappresenta l'intera comunità;
b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d) ha autonomia organizzativa e funzionale;
e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, anche in collaborazione con la Comunità Montana;
f) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.
Art. 14 - Attribuzioni
1. Il Consiglio comunale:
a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
c) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti;
d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro il termine utile che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
e) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio Comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla Legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
f) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.
Art. 15 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:
a) convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;
b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.
3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19.
5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
Art. 16 - Rappresentanti presso la Comunità Montana
I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Capigruppo consiliari.
Tra i designati deve essere presente la minoranza.
In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i Capigruppo consiliari.
Art. 17 - Convocazione
1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita, se lo ritiene opportuno, la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco.
4. Il Consiglio comunale è convocato:
a) in seduta ordinaria: le sessioni ordinarie sono due e corrispondono alle sedute del Consiglio Comunale che si tengono rispettivamente nei mesi di marzo, aprile o maggio e nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
b) in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
c) d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
d) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
5. In caso d'urgenza, il Consiglio comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.
Art. 18 - Numero legale per la validità delle sedute
(quorum strutturale)
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta in prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:
a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
b) che escono dalla sala prima della votazione.
Art. 19 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
(quorum funzionale)
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge, autonomia di voto tra maggioranza e minoranza, voto limitato ad un solo nominativo fatta salva al posto per le minoranze (voto segreto).
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono dal voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche;
d) le schede nulle.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
Art. 20 - Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
Art. 21 - Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.
Art. 22 - Presidenza delle sedute consiliari
1. Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.
Art. 23 - Verbalizzazione delle sedute consiliari
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;
b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.
Art. 24 - Pubblicazione delle deliberazioni
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
CAPO 2 - CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 25 - I Consiglieri comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
Art. 26 - Eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali
1. Il sistema di elezione, il numero, i requisiti di eleggibilità ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 27 - Doveri del Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 28 - Diritti dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali:
a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
b) possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con apposito regolamento.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.
Art. 29 - Dimissioni dei Consiglieri comunali
1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale adottata a sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior nomero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
3. Quando le dimissioni riguardino metà o più dei Consiglieri Comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
Art. 30 - Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri Comunali. A parità di cifra individuale l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.
Art. 31 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo
1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere Comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo.
3. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.
4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.
CAPO 3 - COMMISSIONI
Art. 32 - Commissioni consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite con criterio, su designazione dei Capigruppo consiliari.
2. Le Commissioni sono permanenti e vengono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da appositi regolamenti.
3. Le sedute delle Commissioni comunali sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 33 - Commissioni consiliari speciali
1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle ommissioni di cui ai commi 1 e 2 saranno disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.
CAPO 4 - GIUNTA COMUNALE
Art. 34 - La Giunta Comunale
1. La Giunta comunale:
a) è l'organo di governo del Comune;
b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 35 - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
a) dal Sindaco che la presiede;
b) da numero 2 Assessori.
2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative.
3. In caso di assenza del Sindaco, La Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.
Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore.
1. Coloro che hanno ricoperto per due mandati la carica di Sindaco o di Assessore non sono, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibili alle medesime cariche.
2. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale l'ascendente ed il discendente, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
4. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Al Sindaco nonchè agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 37 - Anzianità degli Assessori
1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
Art. 38 - Durata in carica
1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta comunale ed alla elezione del nuovo Sindaco.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
Art. 39 - Sfiducia
1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta della Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
4. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al Consigliere anziano.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un Commissario a' sensi delle leggi vigenti.
Art. 40 - Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del Consiglio Comunale, devono essere presentate al Consiglio Comunale, diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al Consiglio.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Il Segretario Comunale deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.
Art. 41 - Cessazione di singoli Assessori
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3. La revoca dei singoli Assessori spetta al Sindaco.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale, ed entrano in carica a comunicazione avvenuta.
Art. 42 - Funzioni
1. La Giunta comunale, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale.
Art. 43 - Attribuzioni
1. Alla Giunta comunale in particolare compete:
a) formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
b) predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
c) approvare i progetti, i programmi esecutivi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non assegnati alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale;
d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
e) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale od amministrativo, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni;
f) adottare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;
g) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
h) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
i) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
l) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;
Art. 44 - Funzionamento
1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico- amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento di tutti i suoi membri e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Alle sedute della Giunta comunale partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
6. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati nel numero fissato dall'articolo 34.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, dall'Assessore anziano e dal Segretario comunale stesso.
CAPO 5 - SINDACO
Art. 45 - Funzioni
1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed in tale veste è l'organo responsabile della medesima e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
5. Al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni di:
a) amministrazione;
b) vigilanza;
c) organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 46 - Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale del Comune;
b) sovraintende e coordina l'attività politica ed amministrativa;
c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
d) nomina i componenti la Giunta comunale, scegliendo fra loro il Vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli Assessori;
f) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e, sentiti i capigruppo, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g) revoca i rappresentanti di cui alla lettera f);
h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi (dirigenziali e quelli) di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, nonchè dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali;
i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
m) può delegare agli Assessori ed al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge od il presente statuto non abbia già loro attribuito;
n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
o) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
p) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale;
q) adotta ordinanze ordinarie;
r) rilascia le autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
s) emette i provvedimenti delle occupazioni d'urgenza e degli espropri;
t) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
u) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario;
v) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentita la Giunta Comunale;
z) stipula in rappresentanza del Comune i contratti già conclusi, qualora siano rogati dal Segretario Comunale;
aa) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
Art. 47 - Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
f) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
Art. 48 - Attribuzioni organizzatorie
1. Il Sindaco:
a) convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio Comunale;
c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
f) riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 49 - Delegazioni del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
5. Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al Segretario comunale la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.
Art. 50 - Attribuzioni per le funzioni statali
Il Sindaco quale ufficiale del Governo:
a) assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
b) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
c) sovraintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
d) sovraintende allo svolgimento delle funzioni affidatigli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
e) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti;
f) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale di pertinenza comunale, purché non in contrasto con gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 393 del 1959.
Art. 51 - Sospensione e Decadenza
1. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'art. 15, comma 4^ bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Il Sindaco decade:
a) per condanna penale, à sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;
c) per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva.
TITOLO 3 - ORGANI BUROCRATICI
Art. 52 - Funzioni sostitutive
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate a' sensi dell'art. 15, comma 4^ bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per le dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di CApo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.
Art. 53 - Principi e criteri direttivi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Art. 54 - Segretario comunale
1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
a) è capo del personale;
b) dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi dei responsabili dei servizi;
c)esercita le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti;
d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
e) presenta al Sindaco relazioni sull'andamento dei servizi;
f) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione;
g) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, assicurando, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Spettano al Segretario comunale tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto ed i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo del Comune.
3. Spetta, inoltre, al Segretario comunale:
a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
b) rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse od è destinatario;
c) presiedere le commissioni di concorso, costituite e disciplinate da apposito regolamento;
d) esprimere il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale;
e) sovraintendere ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro noltro, quando previsto, agli organi di controllo;
f) ordinare i beni ed i servizi nei limiti degli impegni assunti con deliberazione della giunta comunale;
g) liquidare le spese derivanti da regolare impegno o contratto;
h) emanare e sottoscrivere i provvedimenti anche a rilevanzaesterna ed a contenuto vincolato;
i) liquidare compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati;
l) adottare provvedimenti di mobilità interna;
m) proporre provvedimenti disciplinari, contestare addebiti, indirizzare richiami scritti ed adottare la sanzione della censura;
n) adottare i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e disporre il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
o) rappresentare l'ente nella stipula di contratti secondo quanto stabilito dal regolamento;
p) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
q) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
r) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
s) sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incassi;
t) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni.
4. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.
5. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
TITOLO 4 - UFFICI E SERVIZI
CAPO 1 - UFFICI
Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, l'imparzialità, il giusto procedimento ed il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta comunale. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario comunale, alle metologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi e le disposizioni vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
Art. 56 - Organizzazione del lavoro
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e dev'essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonchè alle proprie dimensioni, è demandata al regolamento.
3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
a) la dotazione organica;
b) le modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
e) i diritti ed i doveri.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.
CAPO 2 - SERVIZI
Art. 57 - Servizi pubblici
1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 58 - Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 59 - Concessione a terzi
1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia.
Art. 60 - Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sononominati dal Sindaco fuori dall'ambito dei Consiglieri comunali e nel rispetto delle condizioni di pari opportunità ai sensi della L. 125/91.
Art. 61 - Istituzione
1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1º comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art. 62 - Società per azioni
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Il Comune inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5. Lo Statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.
TITOLO 5 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI
Art. 63 - Principio di cooperazione
1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 64 - Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 65 - Consorzi
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 64, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo Statuto.
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 66 - Unione dei Comuni
1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità montana in una o più unioni di Comuni previa deliberazionie di intenti del Consiglio Comunale.
Art. 67 - Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
TITOLO 6 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 68 - Organismi e forme associative di partecipazione
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale (quali asilo nido, scuole materne, impianti sportivi, culturali e ricreativi, case alloggio per anziani, colonie e soggiorni stagionali, mostre e simili) a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
Art. 69 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
a) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
b) il libero accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi, anche mediante corsie preferenziali;
c) forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
d) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
e) la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa, quali il bilancio di previsione, i piani urbanistici e commerciali.
2. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
3. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi in relazione alle risorse disponibili alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
4. Il Comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, la promozione di attivita' turistiche ed il coordinamento di iniziative sociali e turistiche secondo quanto prescrive l'apposito regolamento.
Art. 70 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato
1. Viene istituito “l'albo comunale delle associazioni e del volontariato”.
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico od aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
c) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.
CAPO 2 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
Art. 71 - Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.
Art. 72 - Petizioni
1. Tutti i cittadini, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalita' di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla petizione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere puo' sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 73 - Proposte
1. N. 30 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si puo' giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
CAPO 3 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA
Art. 74 - Referendum consultivo
1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum:
a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
b) le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
c) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
d) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
e) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
a) dal Consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 75 - Effetti del referendum consultivo
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 76 - Disciplina del referendum consultivo
Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 77 - Consultazione su atti fondamentali
1. Prima dell'approvazione od adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
CAPO 4 - PARTECIPAZIONE DIFENSIVA
Art. 78 - Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè lo statuto ed i regolamenti comunali.
Art. 79 - Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonchè sui tempi di definizione degli stessi;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.
Art. 80 - Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contradditorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
TITOLO 7 - DIFENSORE CIVICO
Art. 81 - Istituzione
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia è istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Concordemente con altri Comuni (prioritariamente con quelli facenti parte della Comunità Montana) la nomina del Difensore Civico può cadere sulla stessa persona ritenuta idonea ed in grado di assolvere le funzioni attribuite.
Art. 82 - Attribuzioni
1. Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o di propria iniziativa - qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni - il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
4. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
Art. 83 - Nomina
1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune ed a scrutinio segreto.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridica ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore civico:
a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
c) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
d) i Ministri di culto.
Art. 84 - Durata in carica, decadenza e revoca
1. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato per una sola volta.
2. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.”
3. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune ove l'interessato non faccia cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.
4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un quinto dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
Art. 85 - Mezzi e prerogative
1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili:
a) comunica il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento;
b) invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti;
c) segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Qualora l'atto non recepisca i suggerimenti del Difensore civico, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare la sua decisione.
7. Qualora inoltre il Difensore civico ravvisi delle irregolarità o dei vizi del procedimento amministrativo, può chiedere il riesame della decisione.
8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.
Art. 86 - Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sua prima riunione.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Sindaco o, se lo ritiene opportuno, anche al Consiglio comunale.
Art. 87 - Indennità di funzione
Al Difensore civico viene corrisposta una indennità fissata dal Consiglio comunale, comunque non superiore al 50% dell'indennità di carica prevista per il Sindaco.
TITOLO 8 - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 88 - Programmazione di bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
Art. 89 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.
2. Il programma e predisposto secondo lo schema ministeriale ed i contenuti previsti dall'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e deve essere supportato dalle previsioni del bilancio annuale e pluriennale oltre che dai piani finanziari che individuano le risorse per la sua attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma.
4. L'approvazione dei programmi di opere pubbliche e degli investimenti viene effettuata con atto consiliare separato rispetto a quello di approvazione del bilancio di previsione.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.
Art. 90 - Risorse per la gestione corrente
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribute dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative alle tariffe delle imposte, delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al comma 2.
Art. 91 - Risorse per gli investimenti
1. Il Sindaco attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimomio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.
Art. 92 - Gestione del patrimonio
1. Il Sindaco comunale sovraintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni e di acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. Il Sindaco comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili dei servizi, l'osservanza del'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e nella conservazione dei beni del Comune. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. Il Sindaco comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od in uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per i beni immobili e dalla Giunta comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.
Art. 93 - Revisione economico-finanziaria - Revisore dei Conti
1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore dei conti eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
Art. 94 - Rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di approvazione del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
Art. 95 - Appalti e contratti
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Alla stipulazione dei contratti, qualora rogati dal Segretario comunale, in rappresentanza del Comune, interviene il Sindaco od in sua assenza il Vice Sindaco od un assessore appositamente delegato.
Art. 96 - Controllo della gestione
1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo delle organizzazioni.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta comunale propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
Art. 97 - Tesoreria e riscossione
1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio comunale decide, secondo l'interesse del Comune la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO 9 - FUNZIONE NORMATIVA
CAPO 1 - REGOLAMENTI
Art. 98 - Ambito di applicazione
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono contenere norme di carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
a) per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;
b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
c) con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
5. Spetta al Sindaco od al Vice Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli Assessori preposti ai vari settori adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.
Art. 99 - Procedimento di formazione
1. L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali spetta:
a) a ciascun Consigliere comunale;
b) alla Giunta comunale;
c) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a' sensi dell'articolo 72 del presente statuto.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
3. Prima della loro applicazione gli schemi di regolamento verranno depositati presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
4. I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati per una seconda volta all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
5. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
CAPO 2 - ORDINANZE DEL SINDACO
Art. 100 - Ordinanze ordinarie
Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco od, in sua assenza od impedimento, il Vice Sindaco e gli Assessori a cio' delegati,emettono ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.
Art. 101 - Ordinanze straordinarie
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che s'intende prevenire od eliminare.
2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge all'interessato od agli interessati.
3. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce a' sensi del presente statuto.
TITOLO 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 102 - Revisione dello statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.
Art. 103 - Entrata in vigore
1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazioe apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
6. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il presente statuto, sino alla loro revisione.
ART. 104 - ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE DI ADEGUAMENTO ALLALEGGE 25 MARZO 1993, N. 81
1. A' sensi dell'art. 32 della Legge 25 marzo 1993, n. 81 le modifiche apportate agli artt. 12, 14, 15, 17, 26, 29, 30, da 35 a 41, 45, 46, 48, 51, per adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute nel capo secondo della predetta legge entrano in vigore a partire dalle prime elezioni effetuate a' sensi della suddetta legge.